Il nostro statuto

Per la valorizzazione degli studi e le ricerche riguardanti la storia della città e del territorio.

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STATUTO

“Associazione Storia della Città – Centro Internazionale di Studi per la Storia della Città, Fonti d’Archivio e Patrimonio architettonico ambientale Ente del Terzo Settore”

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 1
È costituita l’Associazione denominata “Storia della Città – Centro Internazionale di Studi per la Storia della Città, Fonti d’Archivio e Patrimonio architettonico ambientale Ente del Terzo Settore” denominata per brevità “Associazione Storia della Città” ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. L’Associazione Storia della città è costituita sulle medesime basi culturali che ne hanno caratterizzato la fondazione il 28.02.1986 e di cui costituisce la naturale e ufficiale prosecuzione.

ARTICOLO 2
L’Associazione ha sede legale a Vetralla (VT), ed ha durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3
L’Associazione non ha fini di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4
L’Associazione, rigorosamente ispirata ai principi di democrazia e alla pari dignità nei rapporti con gli Associati, persegue con spirito esclusivo, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, indicate dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore alle lettere:

  1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  3. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  4. g) formazione universitaria e post-universitaria;
  5. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  6. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche espositive, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  7. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  8. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Inoltre lo studio, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale legato alla storia della città.

L’associazione persegue lo studio e la tutela delle strutture architettoniche, urbanistiche e territoriali, dei beni culturali e del paesaggio, nel quadro storico della loro formazione e sviluppo con particolare riferimento all’Italia, all’Europa e all’area mediterranea.

L’associazione persegue nello svolgimento delle sue attività fini prevalentemente scientifici, ispirati da alti criteri culturali e supportati da metodologie e riferimenti alla cultura scientifica e universitaria nazionale e internazionale. In questa direzione opera come società scientifica e interloquisce con gli organi preposti alla programmazione o alla valutazione della ricerca universitaria, nella misura in cui i suoi iscritti afferenti a specifici settori scientifici disciplinari lo ritengono opportuno.

L’Associazione promuove il rinnovamento delle metodologie scientifiche, l’avanzamento degli studi (sia storico-istituzionali che strettamente disciplinari) la sperimentazione informatica, in costante collaborazione con i più importanti organismi e gruppi di ricerca in campo nazionale e internazionale.

Nel perseguire tali finalità l’associazione intende svolgere la:

  • ricerca e utilizzazione sistematica, in un organico programma, delle fonti archivistiche e di ogni altra testimonianza delle trasformazioni materiali, relative alle città;
  • pubblicazione sistematica delle fonti significative per la Storia della città relative a specifiche istituzioni, delle sue evoluzioni urbanistiche, alle tecnologie, ai mestieri, alla vita sociale ed economica, all’iconografia progettuale, vedutistica e fotografica, nonché all’archeologia, alla storia dell’arte e a tutti i beni culturali.
  • collaborazione con gli organismi italiani e internazionali pubblici preposti alla tutela ed al restauro dei centri storici, delle architetture, del paesaggio, dei beni culturali, quindi alla loro catalogazione e inventariazione;
  • promozione, produzione e diffusione di pubblicazioni, convegni, seminari, dibattiti e attività formative in relazione alle finalità espresse in statuto, anche con strumentazioni multimediali, filmiche o informatiche;
  • raccolta e l’accessibilità a tutti in regime di open access, tramite il proprio sito istituzionale storiadellacitta.it e gli altri siti e profili social collegati, il patrimonio archivistico e librario proprio e quello dei suoi soci, così come tutti i prodotti culturali e le iniziative di propria produzione;
  • promozione e produzione di ricerche su tutto il territorio nazionale, europeo e dell’area del Mediterraneo, in collegamento con Archivi, Biblioteche, Fondazioni, Scuole, Musei, Istituti di cultura, Università e società scientifiche al fine di ampliare la conoscenza, la corretta utilizzazione e la valorizzazione di tutte le fonti riguardanti i beni culturali, artistici e architettonici, la storia della città e del territorio, anche al fine di elaborare atlanti dei centri storici italiani;
  • promozione di ricerche di carattere locale relative alla storia territoriale e urbana dei centri minori, alla architettura popolare, ed alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, archeologico, storico artistico, demo antropologico e paesaggistico;
  • promozione di bandi di concorso o premi, partecipazione a bandi di concorso o premi;
  • promuovere delle relazioni con altre istituzioni e associazioni, italiane o straniere, aventi orizzonti culturali analoghi ai propri;
  • promozione e diffusione delle eredità culturali legate allo studio degli aspetti storici dell’architettura, dell’arte e dell’urbanistica indicati da Enrico Guidoni. A tal fine, ne conserva l’opera e promuove iniziative di diffusione e formazione ad essa riconducibili.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell’apposito decreto ministeriale di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

SOCI

ARTICOLO 5
L’associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

ARTICOLO 6
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
  2. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ARTICOLO 7
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

ARTICOLO 8
Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

  1. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
  2. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ARTICOLO 9
I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ARTICOLO 10
Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d’ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 11
Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge.

Tutti gli organi restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Le cariche dei componenti del Consiglio Direttivo sono gratuite. Per i componenti del Collegio dei Revisori o del Revisore unico, se nominati, sul compenso deciderà l’Assemblea dei Soci al momento della loro nomina.

ARTICOLO 12
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.

All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All’assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

  1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  2. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell’associazione;
  3. approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;
  4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

  1. deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
  2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta almeno otto giorni prima della riunione con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione può tenersi anche con il sistema a distanza, ovvero in videoconferenza o con altre forme che possano garantire la regolarità della stessa.

Quando si vota a scrutinio segreto, il sistema di voto utilizzato deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • il dispositivo di voto deve garantire che l’identità dell’elettore non possa in alcun momento essere collegata all’espressione del suo voto;
  • il sistema scelto deve garantire la riservatezza dei dati trasmessi e la sicurezza dell’indirizzamento dei mezzi di autenticazione, della firma, della registrazione e del conteggio dei voti.

ARTICOLO 13
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ARTICOLO 14
Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 cod. civ.

L’assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto. L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ARTICOLO 15
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio, per delega scritta che deve essere conservata a cura dell’associazione. Una stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre soci.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Spetta al presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento all’assemblea.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, oltre che dell’anno precedente anche dell’anno di riferimento dell’assemblea.

ARTICOLO 16
Il Consiglio Direttivo (chiamato anche Comitato scientifico direttivo) è composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 11 consiglieri eletti dall’Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

È formato da studiosi nelle varie discipline afferenti all’attività dell’Associazione.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l’Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ARTICOLO 17
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ARTICOLO 18
Il Consiglio Direttivo:

  1. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
  2. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  4. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
  5. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
  6. delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
  7. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
  8. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo (o Comitato scientifico direttivo) può costituire gruppi di studio per particolari tematiche, sia permanenti che a termine, in armonia con il programma di ricerca dell’Associazione.

ARTICOLO 19
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio può tenersi anche con il sistema a distanza, ovvero in videoconferenza o con altre forme che possano garantire la regolarità della stessa.

ARTICOLO 20
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, propone le linee programmatiche dell’attività dell’associazione sia dal punto di vista scientifico e che amministrativo; coordina l’attività pubblicistica dell’associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ARTICOLO 21
Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 22
Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico: – controlla l’amministrazione dell’Associazione; – vigila sull’osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; – accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 23
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

  1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  2. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
  3. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  1. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
  2. dai contributi dei privati;
  3. dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  4. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  5. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  6. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  8. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
  10. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

ARTICOLO 24
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ARTICOLO 25
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all’Associazione.

I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 26
Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ARTICOLO 27
Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 28
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 29
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 30
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice degli Enti del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117), nel Codice Civile e nelle leggi speciali che regolamentano gli enti di natura associativa.